2024-07-15

Si riporta l’estratto del resoconto della Commissione ARCONET del 14 febbraio 2024, con specifico riferimento alle proposte formulate in merito alla gestione della cassa vincolata:

“1) Ipotesi normativa che elimina il vincolo della cassa solo per le entrate vincolate da legge “cd. deboli”.
1. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, al decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 180, comma 3, lettera d), dopo le parole “da legge” sono inserite le seguenti “secondo le modalità previste dall’ultimo periodo dell’articolo 187, comma 3-ter”;
b) all’articolo 185, comma 2, lettera i), dopo le parole “stabiliti per legge” sono inserite le seguenti “secondo le modalità previste dall’ultimo periodo dell’articolo 187, comma 3-ter”;
c) all’articolo 187, comma 3-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: “Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alla lettera a) se la legge o i principi contabili individuano un unico vincolo di destinazione dell’entrata alla spesa, e alle entrate di cui alle lettere b) e c).

Con riferimento all’ipotesi normativa n. 1, i rappresentanti degli enti locali osservano che essa consentirebbe di superare le criticità derivanti dalla rigorosa applicazione delle norme di legge riguardanti la cassa vincolata richiamate dalla delibera delle Sezioni delle Autonomie della Corte dei conti n. 17 del 2020, ma non risolverebbe le altre difficoltà operative e le rigidità derivanti dalla disciplina della cassa vincolata.
La norma si limita a recepire in legge le modalità di gestione della cassa vincolata adottate dagli enti sulla base della FAQ Arconet n. 28 del 2018. Pertanto, determinerebbe un impatto minimo nell’ordinamento e non comporterebbe una effettiva semplificazione, in quanto chiede agli enti di distinguere, nell’ambito delle entrate vincolate dalla legge, quelle con una pluralità di vincoli, da quelle con un unico vincolo di destinazione, cui il vincolo di cassa continua ad applicarsi. Può essere considerata come l’avvio di un percorso graduale per il superamento della gestione della cassa vincolata.
Il rappresentante della Corte dei conti rileva che l’ipotesi normativa n. 1, pur sortendo da un punto di vista pratico operativo gli stessi risultati dell’ipotesi n. 2, appare maggiormente rispettosa dell’attuale assetto ordinamentale in quanto preserva la correlazione tra la gestione di competenza e quella di cassa in relazione ai vincoli previsti dalla legge.

2) Ipotesi normativa che elimina il vincolo della cassa per tutte le entrate vincolate da legge (è conservato il vincolo di cassa per le entrate vincolate da trasferimenti e da mutui e finanziamenti).
1. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, al decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 180, comma 3, lettera d), sono eliminate le parole “da legge,”;
b) all’articolo 185, comma 2, lettera i), sono eliminate le parole “stabiliti per legge o”;
c) all’articolo 187, comma 3-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: “Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

Con riferimento all’ipotesi normativa n. 2, i rappresentanti degli enti locali, dell’CNDCEC e dell’ABI ritengono che risolverebbe definitivamente le criticità della gestione della cassa vincolata per tutti i vincoli di legge e rappresenterebbe un miglioramento, anche se minimo, rispetto alle attuali modalità di gestione della cassa vincolata adottata dagli enti.
L’ipotesi n. 2 viene inoltre valutata di immediata e semplice attuazione.
Considerato che la norma conserva il vincolo di cassa per i mutui e i trasferimenti, i rappresentanti degli enti locali segnalano l’inutilità di una norma che conserva i vincoli di cassa sui trasferimenti che, essendo in gran parte “a rendicontazione”, già oggi non determinano la formazione di cassa vincolata. Segnalano inoltre che una maggiore puntualità nell’erogazione dei trasferimenti risolverebbe i problemi della liquidità degli enti.
Anche l’ipotesi n. 2 può essere considerata come l’avvio di un percorso graduale per il superamento della gestione della cassa vincolata.

3) Ipotesi normativa di sostituzione della disciplina della cassa vincolata con quella della programmazione dei pagamenti
1. Ai fini dell’attuazione della Riforma 1.11, “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, della Missione 1, componente 1, del PNRR, all’art. 183, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono definiti lo schema e le modalità di attuazione del programma dei pagamenti di cui all’articolo 183, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedendone l’articolazione almeno trimestrale e l’elaborazione in considerazione degli stanziamenti di bilancio e degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, da adottare a decorrere dall’esercizio 2024, con riferimento all’esercizio 2025 e successivi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per favorire la semplificazione della gestione della liquidità degli enti locali è abrogata la disciplina della cassa vincolata degli enti locali. Conseguentemente, al decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 166, comma 2-ter, le parole “una delle situazioni previste dagli articoli 195 e” sono sostituite dalle seguenti “anticipazione di tesoreria di cui all’articolo”;
b) all’articolo 180, comma 3, è eliminata la lettera d),
c) all’articolo 185, comma 2, è eliminata la lettera i),
d) all’articolo 187, comma 3-bis, le parole “una delle situazioni previste dagli articoli 195 e” sono sostituite dalle seguenti “anticipazione di tesoreria di cui all’articolo”;
e) l’articolo 195 è abrogato;
f) all’articolo 209, è abrogato il comma 3-bis.

I rappresentanti degli enti locali, dell’CNDCEC e dell’ABI ritengono che l’ipotesi normativa n. 3 consentirebbe il definitivo superamento della disciplina della cassa vincolata, prevista per garantire il pagamento degli investimenti finanziati da entrate vincolate, attraverso procedure e controlli impegnativi che rendono complessa la gestione degli enti locali. La norma rappresenterebbe una importante semplificazione per la gestione degli enti locali, oltre che per gli organi di controllo. Al riguardo, si rappresenta che l’indicatore più semplice ed efficace dello stato di salute di un ente è calcolato sulla liquidità.
I rappresentanti degli enti locali ritengono che la norma non determinerebbe rischi sulla gestione dei pagamenti, in quanto la gran parte dei trasferimenti è erogata “a rendicontazione” e, in ogni caso, non determina la formazione di cassa vincolata.
Con riferimento all’ipotesi normativa n. 3, i rappresentanti del Ministero dell’Interno segnalano che la norma è coerente con le logiche della riforma del TUEL, che prevede una maggiore responsabilizzazione degli enti e la centralità del responsabile finanziario.
La rappresentante dell’ABI segnala che se si ritiene che la programmazione della liquidità sia di difficile attuazione per gli enti locali di piccole dimensioni, l’ipotesi normativa n. 3 potrebbe essere considerata un obiettivo da perseguire in 2/3 esercizi, e nelle more potrebbe trovare applicazione la proposta n. 2.
I rappresentanti degli enti locali osservano che l’eliminazione della disciplina della cassa vincolata, prevista solo per gli enti locali e non anche per gli altri enti in contabilità finanziaria quali le Regioni e gli enti regionali, e per gli enti che adottano solo la contabilità economico patrimoniale, rappresenterebbe anche un intervento a favore del processo di armonizzazione del sistema contabile degli enti territoriali. Segnalano inoltre che la norma n. 3 è coerente con l’evoluzione della contabilità prevista dalla riforma Accrual.
I rappresentanti degli enti locali aggiungono che la cassa vincolata non garantisce la gestione della liquidità. È uno strumento anacronistico, in quanto la corretta gestione della liquidità è il migliore strumento per garantire il pagamento degli investimenti, oltre che il rispetto dei tempi di pagamento di tutte le spese. La norma prevede un rafforzamento della programmazione della liquidità che per gli enti locali non rappresenta un obiettivo di difficile attuazione, in quanto sono già tenuti alla redazione del bilancio di cassa e alla relativa gestione e monitoraggio. Al riguardo, ANCI ritiene inutile prevedere un arco temporale della programmazione della liquidità semestrale e non trimestrale, e verifiche trimestrali che, in caso di scostamenti, determinano l’obbligo di variazioni degli stanziamenti di spesa.
Il Presidente segnala che la norma prevede una tempistica di abolizione della cassa vincolata non allineata con il rafforzamento della programmazione della liquidità. Al riguardo, i rappresentanti degli enti locali ritengono possibile prevedere il rafforzamento della programmazione finanziaria nel corso del 2024, ad esempio in occasione delle verifiche per la salvaguardia del bilancio.
Il rappresentante della Corte manifesta preoccupazione per l’abolizione della cassa vincolata, anche in relazione ai trasferimenti e all’indebitamento. L’intervento normativo in questione rischia concretamente di mettere a repentaglio la realizzazione della spesa per investimenti. Il che pare aggravato dall’attuale contesto caratterizzato da ingenti trasferimenti di risorse comunitarie e nazionali al comparto degli EE.LL. per la realizzazione di opere pubbliche oltre che dai conseguenti meccanismi restitutori che in prospettiva possono alterare gli equilibri di bilancio.
Anche la sede in cui si vorrebbe inserire la modifica normativa, al di fuori di un intervento organico di riforma, continua il rappresentante della Corte dei conti, non pare la più appropriata in quanto essa impatterebbe direttamente sull’assetto ordinamentale attraverso l’abolizione di un istituto, quello dei vincoli di cassa, in uso presso gli enti locali da oltre quaranta anni e connaturale alla contabilità finanziaria che peraltro manterrà funzione autorizzatoria anche con l’introduzione della contabilità ACCRUAL. Ciò tanto più se, come noto, sono diversi i progetti di riforma in cantiere, quali quella sulla contabilità economico patrimoniale e quello di revisione dell’intero Titolo VIII del TUEL.”