2024-07-15

          

A.R.D.E.L.

Su temi di interesse degli Enti locali dissestati, una delegazione dell’ARDEL (guidata dal Presidente onorario Francesco Bruno e composta dal Consigliere Gioacchino Guarrera e dai componenti OSL Angelo Scandura e Giuseppe Sapienza) si è incontrata nei giorni scorsi, presso la Direzione Centrale Finanza Locale, con il Direttore Dott.ssa Rosa Valentino, assistita dalla Dott.ssa Rossetti e dal Dott. De Sena Plunkett.

Nel corso dell’incontro, sono state affrontate le tematiche di cui al testo che segue, per ciascuna delle quali sono state prospettate, da parte dell’ARDEL, le soluzioni di possibili corrette contabilizzazioni.

Le problematiche segnalate e le prospettate soluzioni saranno valutate in sede ministeriale e ne sarà fornito riscontro.

                                            ENTI IN DISSESTO FINANZIARIO

           BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO – CONTABILIZZAZIONI

  1. COPERTURA DEL DISAVANZO SCATURENTE DAL PRIMO ANNO DELL’IPOTESI

CASO: il primo anno dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato (anno 2023) si chiude con un disavanzo (squilibrio di competenza) di € 200.000,00 e il Comune ricorre alla possibilità di predisporre un’ipotesi quinquennale (2023/2027).

A) CONTABILIZZAZIONE DA EFFETTUARE: il disavanzo complessivo di € 200.000,00 registrato nel primo anno dell’ipotesi (anno 2023) verrà coperto in quote non costanti nei quattro anni successivi, raggiungendo l’integrale copertura nell’anno 2027 (ultimo anno dell’ipotesi). In questo modo i bilanci del 2°, 3°, 4° e 5° anno si chiuderanno in equilibrio di parte corrente ed in pareggio complessivo, così come di seguito rappresentato:    

ANNO 2023ANNO 2024ANNO 2025ANNO 2026ANNO 2027
 ENTRATESPESEENTRATESPESEENTRATESPESEENTRATESPESEENTRATESPESE
COPERTURA DISAVANZO 0,00 20.000 50.000 60.000 70.000
TIT 1100.000500.000150.000380.000150.000350.000150.000340.000150.000330.000
TIT 2150.0000,00150.0000,00150.0000,00150.0000,00150.0000,00
TIT 3  50.0000,00100.0000,00100.0000,00100.0000,00100.0000,00
TIT 40,000,00     0,000,00     0,000,00     0,000,00     0,000,00
TOTALE300.000500.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000
DISAVANZO200.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) ALTRA CONTABILIZZAZIONE POSSIBILE DA EFFETTUARE: il disavanzo complessivo di € 200.000,00 registrato nel primo anno dell’ipotesi (anno 2023) verrà interamente riportato nel secondo anno dell’ipotesi (anno 2024) e nei successivi anni verrà riportato l’importo residuo da coprire. In questo modo i bilanci del 2°, 3° e 4° anno dell’ipotesi (anni 2024,2025 e 2026) si chiuderanno in squilibrio di parte corrente e non in pareggio complessivo, raggiungendo nell’anno 2025 (ultimo anno dell’ipotesi) sia l’equilibrio di parte corrente che il pareggio complessivo, così come di seguito rappresentato:   

ANNO 2023ANNO 2024ANNO 2025ANNO 2026ANNO 2027
 ENTRATESPESEENTRATESPESEENTRATESPESEENTRATESPESEENTRATESPESE
COPERTURA DISAVANZO 0,00 200.000 180.000 130.000 70.000
TIT 1100.000500.000150.000380.000150.000350.000150.000340.000150.000330.000
TIT 2150.0000,00150.0000,00150.0000,00150.0000,00150.0000,00
TIT 3  50.0000,00100.0000,00100.0000,00100.0000,00100.0000,00
TIT 40,000,00     0,000,00     0,000,00     0,000,00     0,000,00
TOTALE300.000500.000400.000580.000400.000530.000400.000470.000400.000400.000
DISAVANZO200.000 180.000 130.000 70.000 0,00 
  • FONDO DI CASSA DA TRASFERIRE ALL’O.S.L.

CASO: Un Comune deve predisporre l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con decorrenza 2023, e deve trasferire all’O.S.L. il fondo di cassa di € 500.000,00 relativo all’anno precedente (2022).

A) CONTABILIZZAZIONE DA EFFETTUARE: l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nel primo anno (2023), dovrà prevedere nel titolo I della spesa lo stanziamento dell’intero importo di € 500.000,00 del fondo di cassa da trasferire all’O.S.L. Lo squilibrio tra totale entrate e totale spese di € 500.000,00 di competenza, del primo anno dell’ipotesi, è solo apparente e verrà coperto con il fondo di cassa al 01/01/2023 di uguale importo di € 500.000,00, così come di seguito rappresentato:

Entrate di competenza 2023 titoli 1+2+3€             0,00
Spese di competenza 2023 titoli 1+4       € 500.000,00
Risultato di competenza€ 500.000,00
Fondo cassa al 01/01/2023€ 500.000,00
Equilibrio di competenza€             0,00

Di seguito si dimostra che le risultanze del rendiconto 2023 confermeranno il raggiungimento dell’equilibrio nell’esercizio finanziario 2023, non si riporta la colonna delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui, né le voci residui attivi e passivi, in quanto pari a zero:

COMPETENZATOTALE
Fondo di cassa al 01/01/2023 500.000,00
Riscossioni0,000,00
Pagamenti (fondo di cassa al 01/01/2023 da trasferire all’O.S.L.)500.000,00500.000,00
Fondo di cassa al 31/12/2023 0,00
Risultato di amministrazione al 31/12/2023 0,00

B) ALTRA CONTABILIZZAZIONE POSSIBILE DA EFFETTUARE: l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nel primo anno (2023), dovrà prevedere nel titolo I della spesa lo stanziamento dell’intero importo di € 500.000,00 del fondo di cassa da trasferire all’O.S.L. e dovrà prevedere l’iscrizione tra le entrate dell’avanzo vincolato di € 500.000,00 corrispondente al fondo di cassa al 01/01/2023.  In questo modo l’ipotesi di bilancio nell’anno 2023 risulterà in equilibrio di parte corrente e in pareggio complessivo, così come di seguito rappresentato:  

Avanzo vincolato di cassa€ 500.000,00
Entrate di competenza 2023 titoli 1+2+3€             0,00
Spese di competenza 2023 titoli 1+4       € 500.000,00
Equilibrio di competenza€             0,00
  • RESIDUO PASSIVO DELL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DELL’ ANNO PRECEDENTE L’IPOTESI

CASO: Un Comune deve predisporre l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con decorrenza 2023, e deve dare copertura all’anticipazione di tesoreria non rimborsata, al 31/12/2022, di euro 500.000,00.

A) CONTABILIZZAZIONE DA EFFETTUARE: l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nel primo anno (2023), dovrà prevedere nel titolo I della spesa lo stanziamento dell’intero importo di € 500.000,00 relativo all’anticipazione di tesoreria.

Lo squilibrio tra totale entrate e totale spese di € 500.000,00 di competenza del primo anno dell’ipotesi dovrà essere ripianato mediante aumento delle entrate correnti e/o riduzione della spesa corrente.

B) ALTRA CONTABILIZZAZIONE POSSIBILE DA EFFETTUARE: l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nel primo anno (2023), dovrà prevedere nella parte spesa la voce disavanzo di amministrazione di € 500.000,00 corrispondente all’importo del residuo passivo al 31/12/2022 dell’anticipazione di tesoreria da restituire.

Il suddetto disavanzo dovrà essere ripianato mediante aumento delle entrate correnti e/o riduzione della spesa corrente.

  • FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROVENIENTE DAL RENDICONTO PRECEDENTE L’IPOTESI

CASO: Un Comune deve predisporre l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con decorrenza 2023, e deve riportate un FPV proveniente dal rendiconto dell’anno precedente pari ad € 500.000,00.

CONTABILIZZAZIONE DA EFFETTUARE: nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, annualità 2023, dovrà essere inserito nella parte entrata il FPV di € 500.000,00 e lo stesso importo dovrà essere inserito nella parte spesa nella voce denominata “disavanzo di amministrazione”.

  • FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

5.1. CASO: Un Comune deve predisporre l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con decorrenza 2023, prima della chiusura dell’esercizio finanziario 2023.

CONTABILIZZAZIONE DA EFFETTUARE: nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, annualità 2023, dovrà essere inserito nella parte spesa il FCDE calcolato utilizzando i dati storici di accertamenti/riscossioni del quinquennio/triennio precedente l’ipotesi.

5.2. CASO: Un Comune deve predisporre l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con decorrenza 2023, dopo la chiusura dell’esercizio finanziario 2023.

CONTABILIZZAZIONE DA EFFETTUARE: nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, annualità 2023, dovrà essere inserito nella parte spesa il FCDE calcolato utilizzando i dati storici di del quinquennio/triennio precedente considerando come primo anno di calcolo del periodo di riferimento quello dell’ipotesi (2023).

  • APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’

Premessa: alla data odierna, per gli enti in dissesto, la norma prevede che in sede di rendiconto dell’esercizio 2024 dovrà essere accantonata la somma corrispondente alla quota residua del capitale da rimborsare, al 31/12/2024, per anticipazioni di liquidità per pagamento fornitori, alla Cassa depositi e prestiti e ciò, inevitabilmente, comporterà un peggioramento del risultato di amministrazione. Il legislatore, per agevolare gli enti locali, ha previsto che il disavanzo di amministrazione scaturente dal suddetto accantonamento potrà essere recuperato in quote annuali decennali a decorrere dall’esercizio finanziario 2025.

Qualora la suddetta normativa possa essere applicata anche ai Comuni con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non ancora approvata con decreto ministeriale, la contabilizzazione sarà la seguente:

CONTABILIZZAZIONE DA EFFETTUARE: innanzitutto dovrà essere accantonata nelle risultanze del rendiconto 2021 la somma corrispondente alla quota residua del capitale da rimborsare, al 31/12/2021, per anticipazioni di liquidità per pagamento dei fornitori, alla Cassa depositi e prestiti, determinando l’ammontare del disavanzo scaturente da tale accantonamento. Nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, annualità 2022, dovrà essere iscritta nella parte spesa la prima quota di disavanzo scaturente dall’accantonamento effettuato nel 2021. Nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, annualità 2023, dovrà essere iscritto nelle entrate un avanzo di amministrazione pari alla quota di FAL liberata nell’anno 2022 e nelle uscite dovrà essere iscritta la seconda quota di disavanzo da recuperare. Sempre nell’annualità 2023 dovrà essere stanziato al Titolo 4 della spesa l’importo corrispondente al capitale da rimborsare, per l’anno 2023, così come previsto nel piano di ammortamento.   

  • RECUPERO DELL’EVASIONE TRIBUTARIA

CASO: Un Comune deve predisporre l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con decorrenza 2023, dovendo prevedere la destinazione delle somme provenienti dall’attività di recupero dell’evasione tributaria di € 500.000,00, riferita alle annualità d’imposta antecedenti la decorrenza dell’ipotesi e quindi di competenza dell’O.S.L.

A) CONTABILIZZAZIONE DA EFFETTUARE: nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, annualità 2023, dovrà essere previsto nei servizi conto terzi uno stanziamento di entrata (titolo IX) di € 500.000,00 e di pari importo in uscita (Titolo VII). 

B) ALTRA POSSIBILE CONTABILIZZAZIONE DA EFFETTUARE (non consigliata): nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, annualità 2023, dovrà essere iscritto nelle entrate correnti l’importo di € 500.000,00 e nella spesa corrente (macroaggregato 4) dovrà essere previsto uno stanziamento di pari importo da trasferire all’O.S.L.

Si precisa che la suddetta contabilizzazione non prevede di effettuare alcun stanziamento di FCDE in sede di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, né alcun accantonamento in sede di rendiconto finanziario.